Disabilità

                      

disabilità

Interventi a favore degli studenti con disabilità certificata

Il Liceo predispone il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che descrive il progetto per il singolo studente, elaborato con il contributo di tutti i docenti e gli operatori coinvolti (docenti curricolari, docenti specializzati, assistenti educatori, facilitatori della comunicazione, operatori dei servizi e del territorio), attraverso l’osservazione pedagogica e la documentazione raccolta sullo studente e sul contesto scolastico e territoriale.

Viene redatto nei primi mesi di ogni anno scolastico a cura del docente referente e diventa il documento base negli incontri di verifica e riprogettazione tra gli operatori della scuola, la  famiglia ed i servizi sanitari e/o sociali.

Il PEI è anche un patto tra la scuola, la famiglia e lo studente stesso, perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i risultati attesi e la valutazione. La famiglia, attraverso il PEI, è a conoscenza di ciò  che si fa a scuola e collabora per la parte che le compete. I docenti, sottoscrivendolo, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto per lo studente.

La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con quanto definito nel PEI:

  • in caso di percorso semplificato, in una o più discipline per il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, la valutazione fa riferimento al percorso della classe (sono previste le stesse prove degli altri studenti oppure sono consentite prove equipollenti con eventuali tempi più lunghi nello svolgimento e il superamento delle prove dell’Esame di Stato consente il rilascio del diploma)
  • in caso di percorso differenziato, nell’apprendimento di una o più discipline, verrà espresso un giudizio di valutazione che tenga conto delle conoscenze di partenza e del percorso effettivamente svolto; di ciò va fatta menzione esplicita sul relativo certificato di competenze che viene rilasciato al posto del diploma (“votazione riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ex art. 13 O.M. 80/1995”).